Gli ultimi mesi sono stati segnati dall’impatto del Covid che continua, purtroppo, ad avere delle ripercussioni negative sia per quanto concerne l’aspetto sociale che economico. Molte, purtroppo, sono le famiglie alle prese con una grave crisi finanziaria, tanto da ritrovarsi a dover fare continuamente i conti in tasca, prima di comprare qualcosa, onde evitare di incidere ulteriormente sul proprio bilancio famigliare.
A partire dalla spesa settimanale, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, d’altronde, sono davvero varie le spese da affrontare. Tra queste si annoverano anche le bollette di acqua, luce e gas, che per molti sono diventate un vero e proprio incubo. Il timore, infatti, è quello di imbattersi in delle bollette dal costo particolarmente elevato. Una paura che si tramuta molto spesso in realtà, per via dei conguagli. Proprio quest’ultimi, bisogna sapere, meritano particolare attenzione in quanto non sempre sono leciti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
Le bollette di luce, acqua e gas giungono puntuali nello nostre abitazioni, portando con sé i relativi importi e scadenze. Non sempre, però, riuscire ad affrontare queste scadenze è possibile, in quanto ci si può ritrovare a dover affrontare fare i conti con dei momenti di grave difficoltà economica. Proprio per questo motivo è bene prestare la massima attenzione alle varie voci, in modo tale da non pagare più del dovuto.
A tal proposito si consiglia di prestare la massima attenzione ai conguagli. Non tutti, infatti, sono leciti e soprattutto non devono superare un determinato limite imposto dalla legge. In tal senso si ricorda che la legge non prevede conguagli a debito dei clienti, nel caso in cui venga calcolato prendendo in considerazione un aumento dei prezzi deciso dall’autorità garante. Ma non solo, non sono ammessi conguagli che vanno indietro nel tempo per molti anni.
In questo ambito, infatti, entra in gioco la prescrizione che in genere è di 5 anni e viene calcolata dalla data in cui il gestore avrebbe dovuto provvedere ad effettuare la lettura del contatore. Proprio la lettura del contatore, infatti, dovrebbe essere effettuata dal gestore almeno una volta l’anno. In caso contrario, il gestore, deve dimostrare di aver tentato di compiere tale operazione, ma di non averla portata a termine, in quanto, ad esempio, l’utente non si trovava in quel momento presso la propria abitazione.
Articolo tratto da: https://www.contocorrenteonline.it/
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