Anche le bollette della luce e del gas sono soggette a prescrizione: ciò significa che al decorso dei termini, anche l’Arera non potrà più chiedere all’inquilino in ritardo con i pagamenti di saldare i suoi debiti. Dal 1° gennaio 2021, in particolare, la scadenza dei termini di prescrizione è fissata a due anni, a decorrere dei quali la bolletta non pagata non può più essere contestata.
A introdurre questo nuovo limite è stata proprio l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato attuazione a quanto era stato deciso e introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Cosa cambia per i cittadini? Quando non occorre pagare la bolletta per effetto della prescrizione? Facciamo chiarezza.
Bollette, quando non si devono pagare
Il sogno di tutti i proprietari di un’abitazione è quello di non pagare le bollette delle utenze elettriche, ma purtroppo l’impresa è quasi impossibile. L’unica eccezione al pagamento delle bollette di luce e gas, però, è fornita dal periodo di prescrizione delle stesse.
La prescrizione è un istituto giuridico che indica il periodo nel quale una persona può esercitare il suo diritto soggettivo
Con una delibera dell’Arera, l’autorità stessa ha stabilito nuovi termini entro i quali le bollette scadute e non pagate cadono in prescrizione. Da quel momento, dunque, non è più possibile chiedere all’utente di saldare il credito dovuto. I nuovi termini di prescrizione sono entrati in vigore al 1° gennaio 2021 – nonostante fossero stati inseriti nella Legge di Bilancio 2018 – e prevedono un decorso di almeno 2 anni, anziché i 5 previsti dalla precedente normativa. Ma non si tratta di una data univoca per tutte le forniture.
Prescrizione bollette: i termini per le diverse forniture
Come ricorda IlGiornale.it, la Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto termini differenti di caduta in prescrizione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua. In generale i termini di caduta in prescrizione delle bollette decorrono a partire dai due anni successivi alla data di emissione delle stesse, ma occorre fare alcune precisazioni.
In particolare:
- Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’Arera ha stabilito che le bollette emesse a partire dal 1° marzo 2018 hanno termini di prescrizione di 2 anni; mentre per le bollette antecedenti a questa data resta il termine di 5 anni.
- Per quanto riguarda, invece, la fornitura di acqua, i nuovi termini di prescrizione partono dal 1° gennaio 2020 e dunque per le date precedenti il decorso rimane fisso a 5 anni.
- Infine, per quanto riguarda la fornitura di gas, l’Arera ha previsto dal 2 gennaio 2019 la caduta in prescrizione dopo due anni, mentre per le bollette antecedenti rimane la prescrizione dopo 5 anni.
Inoltre, ha proseguito Arera, “per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni”
Come far valere la prescrizione
Il cliente che voglia autotutelarsi di fronte a una bolletta caduta in prescrizione può anticipare il sollecito di Arera inviando una contestazione scritta alla società erogatrice della fornitura considerata attraverso raccomandata o tramite e-mail PEC.
Nel messaggio però, devono essere inseriti i seguenti dati:
- i dati dell’intestatario e dell’utenza;
- nome, cognome e codice POD (luce) o codice PDR (gas);
- i motivi del reclamo;
- una copia del documento d’identità;
- la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.
“Nel caso in cui la società fornitrice decidesse di far notificare un decreto ingiuntivo, è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito”, ha concluso Arera.
Articolo tratto da: https://www.money.it/